Società Italiana di Cultura delle Fondazioni

Associazione delle Fondazioni Italiane

Statuto

 

ART. 1
L’Associazione, denominata «Società Italiana di Cultura delle Fondazioni», associazione volontaria senza fini di lucro, si propone:

  • di promuovere, contribuire, sviluppare e coordinare la diffusione della cultura e delle conoscenze in materia di fondazioni;
  • di sollecitare e promuovere la cultura delle fondazioni all’interno ed all’esterno delle stesse;
  • di contribuire alla formazione continua ed all’aggiornamento delle figure coinvolte nella gestione delle fondazioni;
  • di favorire lo studio del fenomeno delle fondazioni nel contesto internazionale;
  • di favorire ed attuare programmi di ricerca anche in collaborazione con Università ed Istituzioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali in materia di fondazioni e di istituzioni non – profit;
  • di promuovere convegni, seminari di studio, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa utile allo scopo sociale alle finalità dell’Ente;
  • di promuovere servizi per le fondazioni e le istituzioni associate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali può costituire e/o assumere partecipazioni in società ed enti.

La sede dell’Associazione è presso la sede di Fondazioni Italia in Via Agostino Depretis 86 in Roma.


ART. 2
Al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente Art. 1 l’Associazione:

  • promuove studi e ricerche in collaborazione anche con altre istituzioni interessate all’operatività delle fondazioni;
  • stimola e promuove collaborazioni tra fondazioni;
  • sollecita l’opinione pubblica, inclusa la classe politica e la società civile, al fine di creare i presupposti di conoscenza che favoriscano l’operatività delle fondazioni italiane, in Italia e all’estero;
  • promuove e favorisce l’incontro e la collaborazione tra tutti coloro che sono impegnati a vario titolo nel campo di operatività delle fondazioni, anche senza essere fondazioni;
  • mantiene i contatti e collabora a programmi internazionali;
  • promuove ogni altra iniziativa atta a favorire i compiti istituzionali della società.


ART. 3
L’Associazione si compone di Soci ordinari, Soci aggregati e Soci sostenitori in numero indeterminato.
I Soci ordinari sono costituiti da fondazioni italiane ed estere di qualsiasi origine, operatività, dimensione e scopo ed includono anche i soci fondatori;
I Soci aggregati sono quei soggetti pubblici, privati e del non profit non ancora fondazioni che tuttavia intravedono nella fondazione una possibile evoluzione;
I Soci sostenitori sono quegli enti, associazioni, istituzioni e strutture italiane ed estere interessate allo sviluppo della cultura delle fondazioni in Italia.


ART. 4
Organi della Associazione sono:

  • l’Assemblea Generale dei Soci,
  • il Consiglio Direttivo,
  • i comitati scientifici per settori di intervento,
  • i comitati di coordinamento,
  • la Segreteria Generale nell’ambito della quale si colloca la segreteria tecnica.

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea Generale dei Soci la nomina di Soci onorari.


ART. 5
Possono essere nominati Soci ordinari:

  • le fondazioni italiane riconosciute o in corso di riconoscimento,
  • le fondazioni Estere operanti in Italia.

I Soci aggregati ed i Soci sostenitori possono essere le persone fisiche o giuridiche, purché interessate alla attività delle fondazioni ed alla diffusione della cultura ad aree riconducibili.


ART. 6
I Soci ordinari, aggregati e sostenitori sono tenuti a versare come precisato la quota associativa in entità differente per le varie categorie di soci stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Generale.

Con il presente Statuto viene fissato l’ammontare della quota associativa fino alla prima Assemblea generale dei Soci nella misura di:

  • euro 100 (cento) per i Soci ordinari ed aggregati,
  • l’ammontare della quota associativa per i soci sostenitori è lasciata libera prevedendo comunque un minimo di euro 1.000 (mille).


ART. 7
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, e da un numero variabile da minimo due consiglieri compreso il Segretario ad un massimo di otto, di cui uno o due Vice - Presidenti e cinque Consiglieri e dal Segretario del Consiglio che è il Segretario Generale con compiti anche di Tesoriere.


ART. 8
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Generale tra i Soci ordinari. L’Assemblea elegge i Consiglieri e ne determina il numero.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente ed il o i Vice - Presidenti e nomina il Segretario Generale-Tesoriere.
Le cariche di Segretario Generale e Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona.


ART. 9
Il Presidente rappresenta l’Associazione, ne presiede i lavori, convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e ne fa seguire le deliberazioni; ordina la riscossione ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali.
In caso di inadempimento, anche temporaneo, del Presidente i suddetti poteri spettano, sempre a firma libera, al Vice - Presidente o, in caso di pluralità, al Vice- Presidente più anziano.


ART. 10
Il Segretario Generale compila, unitamente al Tesoriere, i bilanci i preventivi e consuntivi e li sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo.
In particolare, tra l’altro, cura la tenuta e al conservazione del Libro dei Soci, dei documenti amministrativi, dei libri dei Verbali e delle Assemblee e di quelle delle sedute del Consiglio Direttivo; provvede al disbrigo della corrispondenza, risponde del funzionamento dei servizi dell’Associazione, dell’osservanza delle libere e dei regolamenti dello Statuto.
Egli può essere delegato espressamente dal Presidente nei rapporti con Enti ed Uffici.


ART. 11
Il Tesoriere provvede, oltre alla conservazione dei documenti contabili, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, quest’ultime potranno essere effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e del Tesoriere.
Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione e tiene aggiornato il Libro “Cassa” e quello degli inventari.


ART. 12
Il Consiglio Direttivo provvede all’andamento generale dell’Associazione e prende tutti quei provvedimenti che avrà riconosciuto utili al conseguimento degli scopi sociali, delibera sui bilanci da sottoporre all’Assemblea.


ART. 13
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata una volta all’anno ma può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci ordinari lo ritenga necessario.


ART. 14
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.


ART. 15
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • dalle quote associative;
  • da contributi (proventi, da privati, società, Enti Pubblici e Privati, Istituti di ricerca, anche esteri) erogazioni, donazioni, lasciti, legati, quote di partecipazione, ecc.


ART. 16
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della meta più uno degli Associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
Per deliberare sulle modifiche da approvare allo Statuto dell’Associazione è indispensabile, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) degli associati aventi diritto.


ART. 17
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati a norma dell’articolo 21 del Codice Civile e l’Assemblea degli Associati determinerà le modalità di liquidazione.
I beni patrimoniali dell’Associazione, risultanti dall’inventario, potranno essere devoluti in attività consimili, sempre che l’Assemblea delibererà in merito.


ART. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.