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Società
Italiana di Cultura delle Fondazioni
Associazione
delle Fondazioni Italiane
Statuto
ART. 1
L’Associazione,
denominata «Società Italiana di Cultura delle Fondazioni»,
associazione volontaria senza fini di lucro, si propone:
- di promuovere,
contribuire, sviluppare e coordinare la diffusione della cultura e
delle conoscenze in materia di fondazioni;
- di sollecitare
e promuovere la cultura delle fondazioni all’interno ed all’esterno
delle stesse;
- di contribuire
alla formazione continua ed all’aggiornamento delle figure coinvolte
nella gestione delle fondazioni;
- di favorire lo
studio del fenomeno delle fondazioni nel contesto internazionale;
- di favorire ed
attuare programmi di ricerca anche in collaborazione con Università
ed Istituzioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali
in materia di fondazioni e di istituzioni non – profit;
- di promuovere
convegni, seminari di studio, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa
utile allo scopo sociale alle finalità dell’Ente;
- di promuovere
servizi per le fondazioni e le istituzioni associate.
Per il raggiungimento
degli scopi sociali può costituire e/o assumere partecipazioni
in società ed enti.
La sede dell’Associazione
è presso la sede di Fondazioni Italia in Via Agostino Depretis
86 in Roma.
ART. 2
Al
fine di conseguire gli scopi di cui al precedente Art. 1 l’Associazione:
- promuove studi
e ricerche in collaborazione anche con altre istituzioni interessate
all’operatività delle fondazioni;
- stimola e promuove
collaborazioni tra fondazioni;
- sollecita l’opinione
pubblica, inclusa la classe politica e la società civile, al
fine di creare i presupposti di conoscenza che favoriscano l’operatività
delle fondazioni italiane, in Italia e all’estero;
- promuove e favorisce
l’incontro e la collaborazione tra tutti coloro che sono impegnati
a vario titolo nel campo di operatività delle fondazioni, anche
senza essere fondazioni;
- mantiene i contatti
e collabora a programmi internazionali;
- promuove ogni
altra iniziativa atta a favorire i compiti istituzionali della società.
ART. 3
L’Associazione
si compone di Soci ordinari, Soci aggregati e Soci sostenitori in numero
indeterminato.
I Soci ordinari
sono costituiti da fondazioni italiane ed estere di qualsiasi origine,
operatività, dimensione e scopo ed includono anche i soci fondatori;
I Soci aggregati sono quei soggetti pubblici, privati e del
non profit non ancora fondazioni che tuttavia intravedono nella fondazione
una possibile evoluzione;
I Soci sostenitori sono quegli enti, associazioni, istituzioni
e strutture italiane ed estere interessate allo sviluppo della cultura
delle fondazioni in Italia.
ART.
4
Organi della Associazione sono:
- l’Assemblea
Generale dei Soci,
- il Consiglio
Direttivo,
- i comitati scientifici
per settori di intervento,
- i comitati di
coordinamento,
- la Segreteria
Generale nell’ambito della quale si colloca la segreteria tecnica.
Il Consiglio Direttivo
può proporre all’Assemblea Generale dei Soci la nomina
di Soci onorari.
ART. 5
Possono
essere nominati Soci ordinari:
- le fondazioni
italiane riconosciute o in corso di riconoscimento,
- le fondazioni
Estere operanti in Italia.
I Soci aggregati
ed i Soci sostenitori possono essere le persone fisiche o giuridiche,
purché interessate alla attività delle fondazioni ed alla
diffusione della cultura ad aree riconducibili.
ART.
6
I Soci ordinari, aggregati e sostenitori sono tenuti a versare
come precisato la quota associativa in entità differente per
le varie categorie di soci stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata
dall’Assemblea Generale.
Con il presente
Statuto viene fissato l’ammontare della quota associativa fino
alla prima Assemblea generale dei Soci nella misura di:
- euro 100 (cento)
per i Soci ordinari ed aggregati,
- l’ammontare
della quota associativa per i soci sostenitori è lasciata libera
prevedendo comunque un minimo di euro 1.000 (mille).
ART. 7
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un Presidente, e da un numero variabile da minimo
due consiglieri compreso il Segretario ad un massimo di otto, di cui
uno o due Vice - Presidenti e cinque Consiglieri e dal Segretario del
Consiglio che è il Segretario Generale con compiti anche di Tesoriere.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Generale tra
i Soci ordinari. L’Assemblea elegge i Consiglieri e ne determina
il numero.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno
il Presidente ed il o i Vice - Presidenti e nomina il Segretario Generale-Tesoriere.
Le cariche di Segretario Generale e Tesoriere possono essere cumulate
nella stessa persona.
ART. 9
Il Presidente rappresenta l’Associazione, ne presiede i lavori,
convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
dei Soci e ne fa seguire le deliberazioni; ordina la riscossione ed
i pagamenti, firma gli atti ufficiali.
In caso di inadempimento, anche temporaneo, del Presidente i suddetti
poteri spettano, sempre a firma libera, al Vice - Presidente o, in caso
di pluralità, al Vice- Presidente più anziano.
ART. 10
Il Segretario Generale compila, unitamente al Tesoriere, i
bilanci i preventivi e consuntivi e li sottopone alla approvazione del
Consiglio Direttivo.
In particolare, tra l’altro, cura la tenuta e al conservazione
del Libro dei Soci, dei documenti amministrativi, dei libri dei Verbali
e delle Assemblee e di quelle delle sedute del Consiglio Direttivo;
provvede al disbrigo della corrispondenza, risponde del funzionamento
dei servizi dell’Associazione, dell’osservanza delle libere
e dei regolamenti dello Statuto.
Egli può essere delegato espressamente dal Presidente nei rapporti
con Enti ed Uffici.
ART. 11
Il Tesoriere provvede, oltre alla conservazione dei documenti contabili,
alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, quest’ultime
potranno essere effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari
a firma abbinata del Presidente e del Tesoriere.
Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione
e tiene aggiornato il Libro “Cassa” e quello degli inventari.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo provvede all’andamento generale dell’Associazione
e prende tutti quei provvedimenti che avrà riconosciuto utili
al conseguimento degli scopi sociali, delibera sui bilanci da sottoporre
all’Assemblea.
ART. 13
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata una volta
all’anno ma può essere convocata in seduta straordinaria
ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo
o almeno un terzo dei soci ordinari lo ritenga necessario.
ART. 14
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
ART. 15
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili
ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- dalle quote
associative;
- da contributi
(proventi, da privati, società, Enti Pubblici e Privati, Istituti
di ricerca, anche esteri) erogazioni, donazioni, lasciti, legati,
quote di partecipazione, ecc.
ART. 16
In prima convocazione
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza della meta più uno degli Associati
e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente
a maggioranza dei presenti.
Per deliberare sulle modifiche da approvare allo Statuto dell’Associazione
è indispensabile, sia in prima che in seconda convocazione, il
voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) degli associati
aventi diritto.
ART. 17
Lo scioglimento dell’Associazione
deve essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno
tre quarti degli associati a norma dell’articolo 21 del Codice
Civile e l’Assemblea degli Associati determinerà le modalità
di liquidazione.
I beni patrimoniali dell’Associazione, risultanti dall’inventario,
potranno essere devoluti in attività consimili, sempre che l’Assemblea
delibererà in merito.
ART. 18
Per tutto quanto
non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in
materia.
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